Art. 1.


      1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) abbiano conseguito una laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o una laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche».